Autore: Amato, Avv. Gianfranco Curatore: Mangiarotti, Don Gabriele fonte Cultura Cattolica
Ha fatto scalpore la decisione del Tribunale dei Minori di Bologna di affidare una bambina di tre anni a una coppia di omosessuali. Secondo alcuni «non ci sarebbe niente da dire». Peccato che ci si dimentichi dei diritti dei minori e delle leggi che li tutealno, che in questo caso scompaiono come nebbia al sole, il sole del gender e del politically correct.
Facciamo nostro il Comunicato Stampa dei Giuristi per la Vita, che vi invitiamo a leggere e a diffondere
I Giuristi per la Vita contestano fermamente, sotto il profilo giuridico e morale, l’inaudito provvedimento adottato dal Tribunale per i minorenni di Bologna, presieduto dal Dott. Giuseppe Spadaro, con il quale è stato disposto l’affidamento di una minore di tre anni ad una coppia convivente di uomini omosessuali.
Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha commesso un gravissimo errore nel considerare tale anomala coppia quale «ambiente familiare idoneo» ai sensi dell’art. 2, primo comma, della Legge 4 maggio 1983, n. 184, in grado di assicurare al minore affidato «il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno».
Il Tribunale per i minorenni di Bologna non ha considerato che l’ammissione dell’affidamento all’interno di una coppia di uomini omosessuali significa privare deliberatamente il minore dell’esperienza della maternità, ed introdurlo in un ambiente sociale che, proprio per l’assenza della bipolarità sessuale, non favorisce il suo pieno sviluppo umano.
Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha palesemente violato il principio, riconosciuto anche dalla Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo, secondo il quale l’interesse superiore da tutelare, in tema di affido, è in ogni caso quello del bambino, la parte più debole e indifesa. Quel documento internazionale proclama, infatti, che «in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve avere una considerazione preminente» (art.3). Quello stesso documento, inoltre, riconosce «il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale» (art. 27). E ancora quel documento sancisce che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità quella di «di favorire lo sviluppo della sua personalità nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità» (art.29).
Il Tribunale per i minorenni di Bologna, disponendo l’affidamento di una bambina di tre anni a una coppia di omosessuali, sembra aver ceduto, purtroppo, all’insensata arroganza di quanti pretendono oggi di sovvertire ogni criterio di giudizio e di valore, e il discernimento stesso della realtà delle cose. Spiace che ciò sia accaduto attraverso il sacrificio di un soggetto inerme, che lo stesso Tribunale avrebbe avuto il compito di difendere e tutelare dallo strapotere di adulti senza scrupoli.
I Giuristi per la Vita richiamano l’attenzione delle istituzioni e di ogni uomo di buona volontà sul sovvertimento della ratio della legge e dei criteri fondamentali di retta ragione che, sempre, dovrebbero sostanziarla, e si riservano di valutare eventuali iniziative in sede giudiziaria per contrastare ed opporsi al citato provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bologna.