Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra del 12 agosto 1949
I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949, allo scopo di elaborare una Convenzione per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, hanno convenuto quanto segue:
TITOLO I – Disposizioni generali
Articolo 1.
Le Alte Parti contraenti s’impegnano a rispettare ed a far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza.
Articolo 2.
Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applica in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse.
La Convenzione si applicherà parimenti in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un’Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse resistenza alcuna militare.
Se una delle Potenze in conflitto non è Parte della presente Convenzione, le Potenze che fossero Parte rimarranno cionondimeno vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci. Esse saranno inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta Potenza, se questa ne accetti e ne applichi le disposizioni.
Articolo 3.
Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti:
1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri di Forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo.
A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:
a) le violenze contro la vita e l’integrità corporale, specialmente l’assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;
b) la cattura di ostaggi;
c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;
d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.
2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati.
Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto.
Le parti in conflitto si sforzeranno, d’altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.
L’applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto.
Articolo 4.
Sono protette dalla Convenzione le persone che, in un momento o in modo qualsiasi si trovino, in caso di conflitto o di occupazione, in potere di una Parte in conflitto o di una Potenza occupante, di cui essi non siano cittadini.
I cittadini di uno Stato, che non sia vincolato dalla Convenzione, non sono protetti dalla stessa. I cittadini di uno Stato neutrale, che si trovano sul territorio di uno Stato belligerante, e i cittadini di uno Stato cobelligerante non saranno considerati come persone protette finché lo Stato, di cui sono cittadini, avrà una rappresentanza diplomatica normale presso lo Stato in potere del quale essi si trovano.
Le disposizioni del Titolo II hanno tuttavia un campo di applicazione più esteso, precisato nell’Articolo 13.
Le persone protette dalla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, o da quella di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare, oppure da quella di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, non saranno considerate come persone protette nel senso della presente Convenzione.
Articolo 5.
Se, sul territorio di una Parte in conflitto, questa avesse serie ragioni di ritenere che una persona protetta dalla presente convenzione fosse giustamente sospettata di svolgere una attività dannosa per la sicurezza dello Stato o fosse accertato che essa svolge effettivamente una siffatta attività, detta persona non potrà avvalersi dei diritti e privilegi conferiti dalla presente Convenzione, diritti e privilegi che se fossero applicati in suo favore, potrebbero nuocere alla sicurezza dello Stato.
Se, in un territorio occupato, una persona protetta dalla Convenzione è arrestata come spia o per atti di sabotaggio, oppure perché giustamente sospettata di svolgere un’attività dannosa per la sicurezza della Potenza occupante, detta persona potrà, se la sicurezza militare lo esige in modo assoluto, essere privata dei diritti di comunicazione previsti dalla presente convenzione.
In ciascuno di questi casi, le persone, cui si applicano i capoversi precedenti, saranno comunque trattate con umanità e, in caso di procedimento giudiziario, non saranno private del loro diritto ad un processo equo e regolare, come è previsto dalla presente Convenzione. Esse recupereranno altresì il beneficio di tutti i diritti e privilegi che la presente Convenzione conferisce alla persona protetta, non appena ciò sia compatibile con la sicurezza, dello Stato e della Potenza occupante, secondo il caso.
Articolo 6.
La presente Convenzione si applicherà sin dall’inizio di qualsiasi conflitto od occupazione menzionati nell’art 2.
Sul territorio delle Parti in conflitto l’applicazione della Convenzione cesserà con la fine generale delle operazioni militari.
In territorio occupato l’applicazione della presente Convenzione cesserà un anno dopo la fine generale delle operazioni militari; la Potenza occupante sarà non di meno vincolata per la durata dell’occupazione ´ sempreché questa Potenza eserciti le funzioni di governo sul territorio di cui si tratta ´ dalle disposizioni degli articoli seguenti della presente Convenzione: dall’1 al 12, 27, dal 29 al 34, 49, 51, 52, 53, 59, dal 61 al 77 e 143.
Alle persone protette, la cui liberazione, il cui rimpatrio o il cui stabilimento abbiano luogo dopo questi termini, continuerà ad applicarsi nell’intervallo, la Convenzione presente.
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