Di Renzo Puccetti – 27 maggio 2020 (Camera dei deputati – audizione informale)
[…] Molti si interrogano se una legge come quella che state discutendo configga con il principio di libertà religiosa. Mi sia qui consentito fare qualche citazione:
1) “Appoggiandosi sulla Sacra Scrittura, che presenta le relazioni omosessuali come gravi depravazioni, la Tradizione ha sempre dichiarato che « gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati»” (CCC 2357).
2) “Non illudetevi: né immorali, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci erediteranno il regno di Dio” (1 Cor 6, 9-10).
3) “Riconoscere legalmente le unioni omosessuali oppure equipararle al matrimonio, significherebbe non soltanto approvare un comportamento deviante, con la conseguenza di renderlo un modello nella società attuale, ma anche offuscare valori fondamentali che appartengono al patrimonio comune dell’umanità”.(Congregazione per la Dottrina della Fede. Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali, (N.11). 3 Giugno 2003).
4) “La maternità sostitutiva rappresenta una mancanza oggettiva di fronte agli obblighi dell’amore materno, della fedeltà coniugale e della maternità responsabile; offende la dignità e il diritto del figlio ad essere concepito, portato in grembo, messo al mondo ed educato dai propri genitori”. (Congregazione per la Dottrina della Fede. Il rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione, (N. 3). 22 Febbraio 1987)
5) “la Chiesa, pur rispettando profondamente le persone in questione, non può ammettere al Seminario e agli Ordini sacri coloro che praticano l’omosessualità, presentano tendenze omosessuali profondamente radicate o sostengono la cosiddetta cultura gay” (Congregazione per l’Educazione Cattolica. Istruzione della Congregazione per l’Educazione Cattolica circa i criteri di discernimento
vocazionale riguardo alle persone con tendenze omosessuali in vista della loro ammissione al Seminario e agli Ordini sacri)
6) “Se un candidato pratica l’omosessualità o presenta tendenze omosessuali profondamente radicate, il suo direttore spirituale, così come il suo confessore, hanno il dovere di dissuaderlo, in coscienza, dal procedere verso l’Ordinazione”. (Congregazione per il Clero. Il Dono della vocazione presbiterale. Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, (N. 200). 8 Dicembre)
2016
Si tratta di documenti scritturistici, teologici e normativi della Chiesa Cattolica. Nella professione di fede cattolica la formula prevede di pronunciare le seguenti parole: “Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede o i costumi proposte dalla Chiesa in modo definitivo. Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e dell’intelletto agli insegnamenti che il Romano Pontefice o il Collegio dei Vescovi propongono quando esercitano il loro magistero autentico, sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo”. È dunque indiscutibile che l’insegnamento della Chiesa discrimini, nel senso che differenzi, tra le tendenze sessuali, così come tra le condotte sessuali e riproduttive e che richieda il religioso ossequio anche a tali discriminazioni da parte dei fedeli. Il Concordato tra la Chiesa e la Repubblica Italiana stabilisce che “È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.
Eppure i progetti di legge in oggetto prevedono la sanzione penale per queste stesse discriminazioni ponendosi in questo modo in palese contrasto con il diritto alla libertà di professare la propria fede religiosa e di farne propaganda costituzionalmente riconosciuto (art. 19) e garantito da un trattato internazionale inserito nella Costituzione della Repubblica (art. 7). […] (fonte)