Illegittima perseveranza del coprifuoco
COMUNICATO
Il D.L. n. 55 del 22 aprile 2021 che fissa le nuove condizioni di progressiva riapertura di alcune attività mantenendo lo stato di emergenza fino al 31 luglio è in linea con la reiterata narrazione che ormai da oltre un anno sta soggiogando alla illogicità ed agli abusi.
La conferma del “coprifuoco” dalle 22 alle 5 almeno fino al 15 giugno, il preannunciato arrivo delle c.d. “certificazioni verdi Covid-19” con possibilità, per chi ne sia munito, di muoversi liberamente o verso un’abitazione privata (sempre una sola volta al giorno) in quattro persone più figli fino a 14 anni e persone con disabilità o non autosufficienti conviventi e, infine, la possibilità di effettuare attività di consumazione al tavolo soltanto all’aperto e nel rispetto dei limiti di orario sugli spostamenti, solo per citare le più eclatanti assurde non “novità” del decreto, manifestano la sempre più evidente distopia in cui si costringe a vivere.
Ciò che emerge, oltre al deturpamento del giuramento di Ippocrate di quasi tutta la classe medica, è anche la totale assenza dal dibattito dei c.d. giuristi che ben potrebbero chiarire quanto accade dal punto di vista del diritto.
Tacciono sia gli esperti burocrati delle più alte cariche dello stato, sia gli ormai ex sostenitori della “carta più bella del mondo”, stranamente silenti di fronte alla palese devastazione dei più basilari diritti della persona e delle relazioni.
La distruzione dell’umano e del sociale, infatti, prosegue anche con gli ultimi provvedimenti – sia pure ammantati, rispetto al passato, da una sorta di propedeutica veste legislativa tramite un decreto legge -, lasciando tuttavia intatto ogni riferimento operativo e pratico del DPCM “madre” dell’8.03.2020 in ogni sfaccettatura di regolamentazione illogica e senza fondamento.
Siamo chiaramente di fronte al tentativo di instaurazione un nuovo stato etico che si erge educatore dei cittadini, a tal punto che ormai senza pudore hanno trovato ingresso legislativo semplici norme igieniche comportamentali “suggerite”, come rivolgendosi a dei bambini.
Va quindi ribadito che tutta la regolamentazione emergente da tali provvedimenti amministrativi non ha alcun pregio di validazione giuridica, perché i cd DPCM sono semplici atti amministrativi – per giunta monocratici – che non hanno forza vincolante dal punto di vista della gerarchia delle fonti del nostro diritto dove, in cima, vige la Costituzione.
Tutte le altre fonti normative sono necessariamente subordinate alla carta costituzionale e non possono contrastare con quelle superiori; e ciò vale anche per le leggi ordinarie, per i decreti legge e i decreti legislativi.
Quindi, considerato che il decreto legge può essere adottato dal governo per motivi d’urgenza e di necessità, stride innanzitutto che dopo oltre un anno venga dichiarata una emergenza continua senza esservene i presupposti che, al limite, potevano essere riconosciuti un anno fa.
Quale può essere dunque il vero scopo, se non mantenere una condizione di frastornamento e caos per i cittadini, ormai in gran parte avulsi da capacità critica rispetto all’esautoramento dello stesso parlamento che sarebbe il luogo decisionale per la formazione delle leggi ordinarie?
Il tutto contornato da una opposizione politica che ha di fatto abbandonato la difesa delle libertà costituzionali, spostandosi chiaramente verso altre “priorità”, mentre anche il sociale muore.
Ma neanche si vede più il vulnus alle convenzioni che sanciscono il principio del bene assoluto della persona e della sua libertà, come sancito negli artt. 2 e 5 del trattato di Oviedo, e che hanno efficacia superiore alla stessa legge italiana che si deve adeguare al diritto internazionale riconosciuto o pattizio.
Solo molto in basso troviamo dunque i regolamenti amministrativi, e cioè il DPCM, che è semplicemente un atto amministrativo che non può derogare alle leggi ordinarie, tanto meno alla costituzione, nonostante si continui ad utilizzarlo per “legiferare” di fatto, pur rimandando ora a un decreto legge.
In altre parole ogni singola norma regolamentare che proviene dal DPCM è illegittima per contrasto con tutte le norme legislative superiori, a partire dalla Costituzione, e dei trattati internazionali che, tramite l’art. 10, hanno forza di legge vincolante sul territorio.
Tra tutte le norme “regolamentari” riproposte forse la più invasiva è il cd COPRIFUOCO, essendo stato riconfermato il divieto degli spostamenti tra le 22 e le 5.
Tale prescrizione è totalmente illegittima, apparendo in tutta la sua illogica prescrizione di terrore e stupidità, forse riconfermata proprio confidando sul silenzio di chi autorevolmente dovrebbe e potrebbe intervenire per fermarne l’orrore, ormai peraltro essendosi diffuso quasi un torpore da assoggettamento accettato, ponendo così le basi di una dittatura sanitaria condivisa.
Perché – come anche chi tace sa bene – la presunta tutela della salute sancita dall’art. 32 della costituzione di fatto ormai sta fagocitando ogni altro diritto della persona costituzionalmente garantito sotto un’equivoca interpretazione “solidaristica”, per cui dovrebbe prevalere un “interesse collettivo” alla salute, sacrificando la persona e i suoi diritti, garantendo prima lo stato e poi “forse” l’individuo, ormai però anonimizzato e senza vera rappresentanza politica.
Tale interpretazione da regime totalitario che stabilisce qual è il “bene” del cittadino, da stato etico che educa il cittadino / bambino al punto da normare banali consigli comportamentali di igiene, non è legale ma – complice il silenzio e l’accettazione dei più –, è diventata consuetudine con una pericolosissima acquiescenza ad una incapacità o non volontà di reazione.
Si sono poste così le premesse per una successiva base giuridica meno improvvida di un DPCM attraverso la reiterazione oggettiva dei comportamenti (o dell’accettazione di uno stato di fatto) e
il formarsi dell’autoconvincimento soggettivo di sottostare ad un presunto obbligo giuridico, anche se stupido e infondato pure dal punto di vista sanitario.
Questa grave deriva è tuttavia scardinabile da semplici osservazioni di diritto che fortunatamente – e faticosamente – cominciano a fare capolino in pronunciamenti della magistratura che ne identificano l’improponibilità nel nostro sistema democratico costituzionale, come di recente la esemplare sentenza 54/2021 del 27.01.2021 della sezione GIP-GUP del Tribunale di Reggio Emilia.
Il pronunciamento è molto chiaro: la disposizione dell’art. 1 del DPCM 08.03.2020 a cui ancora oggi si fa riferimento, e che prevede un divieto generale e assoluto di spostamento, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare.
Di conseguenza, poiché nel “nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice penale per alcuni reati all’esito del giudizio …è indiscusso che l’obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale”.
Nel nostro sistema giuridico, infatti, per ogni provvedimento che limiti o coinvolga la libertà personale è previsto un controllo del Giudice sulla sussistenza dei suoi presupposti applicativi indicati tassativamente dalla legge, come previsto dall’art. 13 della Costituzione che stabilisce che le misure restrittive della libertà personale possano essere adottate solo “su atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.
Ne conseguono due corollari – statuisce la sentenza – 1) “che un DPCM non può disporre alcuna limitazione della libertà personale, trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non già di un atto normativo avente forza di legge “ e, 2), che “neppure una legge potrebbe imporre l’obbligo della permanenza domiciliare poiché l’art. 13 della Costituzione prescrive una doppia riserva, di legge e di giurisdizione, implicando necessariamente un provvedimento individuale diretto e dunque nei confronti di uno specifico soggetto”.
Pertanto, con buona pace di tutti i giuristi silenti, sono illegittimi i provvedimenti – come per l’appunto il coprifuoco – rivolti alla generalità dei cittadini.
Ed è quindi finalmente definita l’assoluta inconsistenza del DPCM anche per i cd puristi legulei, qualificandolo per quello che è, ovvero un semplice atto amministrativo rispetto al quale il Giudice non ha alcun obbligo di “rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale ma deve procedere direttamente alla sua disapplicazione in quanto atto amministrativo illegittimo per violazione di legge” (in questo caso della Costituzione e dei trattati internazionali, in violazione dell’art. 10 che li ratifica).
E neppure – con buona pace sempre dei silenti di ogni genere – ha senso porre in conflitto l’art. 13 della costituzione con l’art. 16 che tutela la libera circolazione, in quanto: ..”la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale: i limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici …ma quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi ma le persone allora la limitazione si configura come vera e propria limitazione della libertà personale”, con conseguente “ dovere del Giudice ordinario di disapplicare tale DPCM ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E”.
Di fronte a tale inoppugnabile limpidezza il perseverare nelle imposizioni che l’attuale governo si ostina a riproporre può solo far immaginare altri due corollari finali: 1) o una stupefacente superficialità nella conoscenza della propria potestà legislativa; 2) o che agisca nel convincimento di una totale impunità che poggia sull’acquiescenza dei più, e sul silenzio di chi tace pur potendo interrompere la devastazione umana e sociale che comporta.
Ma su tali ipotesi anche un giurista “non silente” deve per forza tacere, lasciando il campo ad altri, e tuttavia avendo posto le basi per le inevitabili valutazioni e decisioni.
Milano, 3 maggio 2021
Avv. Francesco Fontana
Presidente di Iustitia in Veritate – Milano
fonte: http://www.iustitiainveritate.org/illegittima-perseveranza-del-coprifuoco/