La libertà religiosa sì, ma le religioni non sono intercambiabili

Libertà religiosa o libertà dei cristiani?

(di Roberto de Mattei) Tra gli slogan del linguaggio “politicamente corretto” c’è il termine di libertà religiosa, usato talvolta impropriamente dai cattolici anche come sinonimo di libertà della Chiesa o libertà dei cristiani. Si tratta in realtà di termini e concetti diversi, su cui è opportuno far chiarezza. L’equivoco, presente nella dichiarazione conciliare Dignitatis Humanae  (1965), nasce dalla mancata distinzione tra il foro interno, che è l’ambito della coscienza personale, e il foro esterno, che è l’ambito pubblico, ovvero la professione e la propagazione pubblica delle proprie convinzioni religiose.  

La Chiesa, con Gregorio XVI nella Mirari Vos (1836), con Pio IX nel Sillabo e nella Quanta Cura (1864), ma anche con Leone XIII nella Immortale Dei (1885) e nella Libertas (1888), insegna che:

1)      Nessuno può essere costretto a credere, in foro interno, perché la fede è una scelta intima della coscienza dell’uomo.

2)      L’uomo non ha diritto alla libertà religiosa in foro esterno, ovvero alla libertà di poter professare e propagare qualsiasi religione, perché solo la verità e il bene e non il male e l’errore hanno diritti.

3)      Il culto pubblico delle false religioni può eventualmente essere tollerato dai poteri civili in vista di un bene più grande da ottenersi o di un male maggiore da evitarsi, però per se stesso può essere represso anche con la forza se necessario. Ma il diritto alla tolleranza è una contraddizione perché, come è evidente anche dal termine, ciò che si tollera non è mai il bene, è sempre e soltanto il male. Nella vita sociale delle nazioni l’errore può essere tollerato come un fatto, mai ammesso come un diritto. L’errore «non ha oggettivamente alcun diritto né all’esistenza, né alla propaganda, né all’azione» (Pio XII, Discorso Ci Riesce, 1953).

Inoltre, il diritto ad essere immune da coercizione, ovvero il fatto che la Chiesa non impone la fede cattolica a nessuno, ma esige la libertà dell’atto di fede,non nasce da un presunto diritto naturale alla libertà religiosa, ossia da un presunto diritto naturale a credere in qualsiasi religione, ma si fonda sul fatto che la religione cattolica, l’unica vera, deve essere abbracciata in piena libertà e senza nessuna costrizione. La libertà del credente si fonda sulla verità creduta e non sulla autodeterminazione dell’individuo.

Il cattolico e solo il cattolico ha il diritto naturale a professare e praticare la sua religione e lo ha perché la sua religione è vera. Ciò significa che nessun altro credente al di fuori del cattolico ha il diritto naturale a professare la sua religione. La controprova è data dal fatto che non esistono diritti senza doveri e viceversa. La legge naturale, compendiata dai 10 comandamenti, si esprime in maniera prescrittiva, ovvero impone dei doveri da cui nascono dei diritti. Ad esempio dal Comandamento «Non uccidere l’innocente» nasce il diritto dell’innocente alla vita. Il rifiuto dell’aborto è una prescrizione di diritto naturale che prescinde dalla religione di chi ad essa si conforma. E ciò vale per i sette Comandamenti della Seconda Tavola. Paragonare il diritto alla libertà religiosa, al diritto al vita, considerandoli entrambi diritti naturali, è però privo di senso.

I primi tre comandamenti del decalogo infatti non si riferiscono a qualsiasi divinità ma solo al Dio del Vecchio e del Nuovo Testamento. Dal Primo Comandamento che impone di adorare l’unico vero Dio nasce il diritto e il dovere a professare non qualsiasi religione, ma l’unica religione vera. E ciò vale sia per il singolo che per lo Stato. Lo Stato, come ogni singolo individuo, ha il dovere di professare la vera religione anche perché non esiste un fine dello Stato diverso da quello dell’individuo.

La ragione per cui lo Stato non può costringere nessuno a credere non nasce dal principio della neutralità religiosa dello Stato, ma dal fatto che l’adesione alla verità deve essere pienamente libera.  Se l’individuo avesse il diritto a predicare e professare pubblicamente qualsiasi religione, lo Stato avrebbe il dovere della neutralità religiosa. Il che è stato ripetutamente condannato dalla Chiesa.

Per questo diciamo che l’uomo ha il diritto naturale non di professare qualsiasi religione, ma di professare quella vera. Solo se la libertà religiosa è intesa come libertà cristiana si potrà parlare di diritto ad essa.

C’è chi sostiene che oggi viviamo di fatto in una società pluralistica e secolarizzata, gi Stati cattolici sono scomparsi e l’Europa è un continente che ha voltato le spalle al cristianesimo. Il problema concreto è dunque quello dei cristiani perseguitati nel mondo, e non dello Stato cattolico. Nessuno lo nega, ma la constatazione di un fatto non equivale all’affermazione di un principio. Il cattolico deve desiderare con tutte le sue forze una società e uno Stato cattolico in cui Cristo regni, come spiega Pio XI nella enciclica Quas Primas (1925).

La distinzione tra la “tesi” (il principio) e “l’ipotesi” (la situazione concreta) è nota. Tanto più si è costretti a subire l’ipotesi, tanto più si deve cercare di far conoscere la tesi. Non rinunciamo dunque alla dottrina della Regalità sociale di Cristo: parliamo dei diritti di Gesù Cristo a regnare sulla società intera e del suo Regno come unica soluzione ai mali moderni. E invece di batterci per la libertà religiosa, che è l’equiparazione giuridica della vera religione con quelle false, lottiamo in difesa della libertà dei cristiani, oggi perseguitati dall’islam in Oriente e dalla dittatura del relativismo in Occidente.
(di Roberto de Mattei)

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