L’Unione Europea rinnova ed espande le sanzioni contro la Siria

L’UNIONE EUROPEA ESTENDE LE SANZIONI CONTRO LA SIRIA FINO AL 2018

Oltre ad Assad, saranno congelati i beni e verranno vietati i rapporti con l’Europa a 240 persone, compresi 3 ministri

Unione europea ha deciso di estendere fino al primo giugno 2018 le sanzioni previste contro il presidente siriano Bashar al-Assad. Il Consiglio dell’Unione europea ha comunicato in una nota che si tratta di una scelta in linea con la strategia europea sulla Siria, in reazione al permanere della repressione del regime ai danni dei civili.

Assad non è comunque l’unico destinatario del provvedimento che coinvolge 240 persone e 67 enti, tra i quali la banca centrale, la compagnia petrolifera statale e i ministeri dell’interno e della difesa. I nomi dei ministri compaiono tra quelli ai quali sono stati congelati i beni e ai quali non sarà permesso di avere rapporti con le istituzioni europee.

(QUI tutto il comunicato su TPI)

Ovviamente le motivazioni della UE sono farneticanti: le sanzioni hanno causato più morti dei combattimenti stessi, e solo il governo siriano e gli alleati russi-iraniani stanno combattendo seriamente il terrorismo. Invece, gli Usa hanno ricominciato a finanziare la guerriglia ed hanno appena tolto al Qaeda (Hay’at Tahrir al-Sham)  dalla lista delle formazioni terroriste mentre la UE fornisce sostegno alle formazioni terroriste, anche direttamente tramite proprie forze speciali.

Per quando riguarda l’embargo, al precedente rinnovo, quello del 2016, ci fu una grande mobilitazione dei vescovi siriani che trovarono appoggio anche da alcuni partiti di opposizione nel Parlamento italiano (a fine 2015 sono state presentate due mozioni da parte della  Lega e del M5S). In parlamento fu ascoltato anche il vescovo Tobji (QUI il video) che ebbe unanimità di consensi ma purtroppo (ed inaspettatamente) senza conseguenze politiche.  All’appello dei vescovi siriani,  lanciato anche sotto forma di  petizione lanciata su Change Org, si unì anche il premio Nobel Mairead Maguire .

Questi tentativi sono stati tutti vani, nessun effetto, non fu permesso alcun dibattito parlamentare. In sede europea non si reputò necessaria neanche la benché minima discussione tra i ministri degli esteri. Sì, l’embargo che ha causato più morti della guerra e che colpisce soprattutto la popolazione civile non è stato oggetto di nessuna valutazione, di nessuna discussione.

Le sanzioni non servono il fine che dicono di perseguire: portano conseguenze atroci nella vita dei più deboli ed indifesi. La mancanza di merci in entrata, il gasolio, le sementi, i farmaci, i pezzi di ricambio per quel che rimane dell’industria,  precludono anche la possibilità di un’economia di sussistenza ed hanno consegnato milioni di persone alla dipendenza degli aiuti umanitari.
In definitiva, le privazioni derivanti dalle sanzioni, lungi dal realizzare il proposito dell’occidente di indebolire l’apparato militare governativo (che è l’unico che insieme alla Russia lotta contro i terroristi), si sommano alle privazioni della guerra in corso da 6 anni che gravano innanzitutto sulla società civile. Per contro, le armi in Siria non mancano mai…

A fronte di questa realtà ampiamente testimoniata, la risposta del potere alle giuste istanze di interruzione delle sanzioni, è stata di norma il  fastidio. Nè la Ue, nè i governi nazionali ritengono ormai di dover dare alcuna risposta alle numerose interrogazioni parlamentari ed iniziative portate dalla società civile ed all’evidenza.  L’atteggiamento di noncuranza ed il disprezzo per gli effetti che le sanzioni hanno sul popolo siriano, erano già molto chiari, quando i ministri degli esteri della UE dal 2012, sono chiamati a discutere il rinnovo delle stesse. Da allora, i responsabili della UE optano  per il rinnovo automatico, esprimendo il proprio consenso senza alcuna discussione. Ricordiamo che 2016 per il rinnovo di un anno i ministri degli esteri  non si sono neanche incontrati ritenendo la posta elettronica un metodo del tutto sufficiente per rinnovare un simile provvedimento che ricade sulla testa di tutti i siriani..

Molto probabilmente, come nel 2016,  queste sanzioni ancora una volta sono state decise senza una seria discussione e secondo gli indirizzi stabiliti nel G7 di Taormina. Questo dimostra che siamo in una situazione di chiara sospensione di democrazia in Italia ed in UE.

Vietato Parlare

[su_expand]SANZIONI CONTRO LA SIRIA – Disposizioni in vigore e successive modifiche

Decisione del Consiglio 2013/255 / PESC (GU L 147 del 31 maggio 2013) contiene: avviso a persone elencate / organismi entità; sulle armi; divieto di esportazione; restrizioni di viaggio; e asset si blocca; inoltre divieto di rapporti finanziari; embargo sui beni di lusso; divieto di importazione di petrolio e petrolio

Modificata dalla decisione del Consiglio 2013/760 / PESC (GU L 335 del 13 dicembre 2013) eccezione per l’embargo sulle merci che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, nonché al divieto di importazione di armi; ulteriori deroghe per il congelamento dei beni

Modificata dalla decisione del Consiglio 2014/74 / PESC (GU L 40, 10 Febbraio 2014) eccezione alla risorsa congela per consentire il pagamento a all’OPCW

Modificata dalla Decisione di esecuzione del Consiglio 2014/678 / PESC (GU L 283 del 27 settembre 2014) rimetti in vendita un individuo sulla base di nuove motivazione e l’aggiornamento delle informazioni relative alle due entità

Modificata dalla Decisione di esecuzione del Consiglio 2014/730 / PESC (GU L 301, il 21 ottobre 2014) per aggiungere 16 individui e le due entità alla lista di quelli oggetto di un congelamento dei beni e divieto di viaggio

Modificato da Rettifica della decisione di esecuzione del Consiglio 2014/730 / PESC (GU L 305 del 24 ottobre 2014)

Modificata dalla decisione del Consiglio 2014/901 / PESC (GU L 358 del 13 dicembre 2014) di imporre un divieto di esportazione del carburante e additivi rilevanti per la Siria

Modificata dalla decisione di esecuzione del Consiglio (PESC) 2015/117 alla lista 3 persone e 1 soggetto con nuove dichiarazioni di motivi, a seguito di un’applicazione di successo di annullare i loro elenchi precedenti

Modificato da Decisione di esecuzione (PESC) 2015/383 alla lista 7 persone e 6 soggetti

Modificata dalla decisione di esecuzione del Consiglio (PESC) 2015/784 per aggiornare le voci per 4 persone e 2 enti

Modificata dalla decisione del Consiglio (PESC) 2015/837 per estendere le sanzioni fino al 1 giugno 2016, modificare il divieto del commercio, e la lista 1 persona, de-lista 3 persone, e aggiornare le voci per 10 persone

Modificato Decisione di esecuzione (PESC) 2015/973 per rimuovere Fawwaz al-Assad dopo la sua morte

Modificata dalla decisione 2016/850 per rinnovare le sanzioni fino a 1 giugno 2017

Regolamento (UE) n 36/2012 (GU L 16, 18 gennaio 2012) contiene: avviso a persone elencate / organismi entità; divieto di esportazione di apparecchiature di telecomunicazione; divieto di determinati investimenti; e il congelamento dei beni

Modificato dal regolamento (UE) n 168/2012 (GU L 54, 27 febbraio 2012) il divieto di commercio di oro / diamanti / metalli preziosi con il governo siriano (eccezione per la Banca centrale della Siria)

Modificato dal regolamento (UE) n 509/2012 (GU L 156, 15 giugno 2012) il divieto di commercio di oro / diamanti / metalli preziosi con il governo siriano (eccezione per la Banca centrale della Siria)

Modificato dal regolamento (UE) n 545/2012 (GU L 165 del 25 giugno 2012) modifica il divieto di fornitura di servizi

Modificato dal regolamento (UE) n 867/2012 (GU L 257 del 24 settembre 2012) – obbligo di informazione preventiva per carichi sia dentro e fuori della Siria; modifica embargo sulle attrezzature di costruzione di centrali elettriche

Modificato dal regolamento (UE) n 325/2013 (GU L 102 del 10 aprile 2013) modifica eccezioni a congelamento dei beni; informazioni sulle autorità competenti

Modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n 363/2013 (GU L 111 del 22 aprile 2013) l’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive

Modificato dal regolamento (UE) n 517/2013 (GU L 158 del 13 maggio 2013) elenco di ingrandimento delle autorità competenti

Modificato dal regolamento (UE) n 697/2013 (GU L 198 del 22 luglio 2013) l’autorizzazione a beni embargo utilizzate per la repressione interna; eccezione al divieto di importazione di prodotti olio / petrolio; eccezioni a limiti agli investimenti e rapporti con le istituzioni finanziarie siriane; modifica l’elenco dei prodotti che possono essere utilizzati per fabbricare o mantenere attrezzature utilizzate nella repressione interna

Modificato dal regolamento (UE) n 1332/2013 (GU L 335 del 13 dicembre 2013) ad eccezione di importare il divieto di armi; eccezioni a congelamento dei beni

Modificato dal regolamento (UE) n 124/2014 (GU L 40, 10 febbraio 2014) eccezione alla risorsa congela per consentire il pagamento a all’OPCW

Modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n 1013/2014 (GU L 283 del 27 settembre 2014) rimetti in vendita un individuo (Samir Hassan) sulla base di nuove motivazione e l’aggiornamento delle informazioni relative alle due entità

Modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n 1105/2014 (GU L 301, il 21 ottobre 2014) per aggiungere 16 persone e 2 entità alla lista di quelli oggetto di un congelamento dei beni e divieto di viaggio

Modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/108 alla lista 3 persone e 1 soggetto con nuove dichiarazioni di motivi, a seguito di un’applicazione di successo di annullare i loro elenchi precedenti

Modificato da Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n 1105/2014 (GU L 305 del 24 ottobre 2014)

Modificato dal regolamento (UE) n 1323/2014 (GU L 358 del 13 dicembre 2014) di imporre un divieto di esportazione del carburante e additivi rilevanti per la Siria

Modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/108 alla lista 3 persone e 1 soggetto con nuove dichiarazioni di motivi, a seguito di un’applicazione di successo di annullare i loro elenchi precedenti

Modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/375 alla lista 7 persone e 6 soggetti

Modificato dal regolamento (UE) 2015/827  di modificare la sua divieto di importazione, l’esportazione e il trasferimento dei beni culturali e la fornitura dei relativi servizi, dove esiste il ragionevole sospetto che la proprietà è stata rimossi illegalmente dalla Siria maggio 2011 o dopo le 9. esso comprende ora proprietà rimosso il o dopo il 15 marzo 2011

Modificato dal regolamento di esecuzione 2016/840 di rinnovare le sanzioni fino a 1 giugno 2017

La posizione comune 2005/888 / PESC (GU L 327, 12 dicembre 2005) contiene restrizioni di viaggio e il congelamento dei beni in relazione l’assassinio di Rafiq Hariri

Regolamento (CE) n 305/2006 (GU L 51, il 21 febbraio 2006) contiene il congelamento dei beni

Modificato dal regolamento (CE) n 1791/2006 (GU L 363, 20 novembre 2006) l’ampliamento dell’elenco delle autorità competenti

Modificato dal regolamento (UE) n 517/2013 (GU L 158 del 13 maggio 2013) ulteriori informazioni sull’elenco delle autorità competenti

Modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/780 per aggiornare le voci per 4 persone e 2 enti

Modificato dal regolamento (UE) 2015/827 per estendere le sanzioni fino al 1 giugno 2016 e modificare il divieto del commercio

Modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/828 alla lista 1 persona, de-lista 3 persone, e aggiornare le voci per 10 persone

Modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/961  per rimuovere Fawwaz al-Assad dopo la sua morte

Giurisprudenza

Makhlouf contro Consiglio (causa T-359/11) (Data di alloggio: 7 luglio 2011)

Makhlouf contro Consiglio (causa T-383/11) (Data di alloggio: 21 lug 2011)

Anbouba contro Consiglio (Causa T-563/11) (Data di alloggio: 28 ottobre 2011)

Anbouba contro Consiglio (Causa T-592/11) (Data di alloggio: 22 Novembre 2011) Il Tribunale ha respinto le applicazioni di Makhlouf e Anbouba, sfidando il loro profilo, sulla base del fatto che il diritto di difesa dei ricorrenti non è stato violato, anche se né aveva ricevuto la notifica individuale della loro inclusione (dato che erano in grado di adire la Corte). Inoltre, il Consiglio aveva dato motivi sufficientemente specifica da consentire ai ricorrenti di conoscere il motivo per cui erano stati inclusi. In appello

Makhlouf contro Consiglio (Causa T-432-3 / 11) (Data di alloggio: 2 agosto 2011)

Bena Properties contro Consiglio (Causa T-490/11) (Data di alloggio: 15 settembre 2011)

Makhlouf contro Consiglio (Causa T-509/11) (Data di alloggio: 28 settembre 2011)

Ghreiwati contro Consiglio (causa T-543/11) (Data di alloggio: 14 ottobre 2011)

Assaad contro Consiglio (Causa T-550/11) (Data di alloggio: 19 ottobre 2011)

Hassan contro Consiglio (Causa T-572/11) (Data di alloggio: 4 novembre 2011)

Akhras contro Consiglio (Causa T-579/11) (Data di alloggio: 11 novembre 2011)

Al Chihabi contro Consiglio (Causa T-593/11) (Data di alloggio: 28 novembre 2011)

Cham contro Consiglio (T-694/11) (Data di alloggio: 15 dicembre 2011)

Syriatel mobile Telecom contro Consiglio (Causa T-651/11) (Data di alloggio: 16 dicembre 2011)

Sabbagh contro Consiglio (Causa T-652/11) (Data di alloggio: 23 dicembre 2011)

Makhlouf contro Consiglio (causa T-82/12) (Data di alloggio: 20 feb 2012)

Akhras contro Consiglio (causa C-110 / 12P (R)) – [Domanda di provvedimenti provvisori] (Data di alloggio: 24 febbraio 2012)

Hassan contro Consiglio (causa C-168 / 12P (R)) – [Domanda di provvedimenti provvisori] (Data di alloggio: 3 aprile 2012)

Syrian Lebanese Commercial Bank contro Consiglio (cause T-174/12 e T-80/13) (Data di alloggio: 17 aprile 2012), la Corte ha dichiarato che il Consiglio aveva il diritto di valutare che la banca è stato associato con il regime, come ha fatto non contesta che era 84,2% di proprietà della Banca commerciale di Siria o che quest’ultimo è stato di proprietà dello stato.

Al Assad contro Consiglio (causa T-202/12) (Data di alloggio: 16 maggio 2012) Qui la Corte ha constatato che il Consiglio era giustificata nel presumere che la sorella del presidente beneficiato del regime, e che lei non aveva confutato che presunzione.

Alchaar contro Consiglio (Data di alloggio: 16 Maggio 2012) Anche se era proporzionata per il Consiglio di impiegare una presunzione che gli ex ministri sono stati ancora legati al regime – se era confutabile e proporzionato – qui la ricorrente avesse effettivamente confutato esso.

Khwanda contro Consiglio (causa T-178/12) (Data di alloggio: 17 aprile 2012)

Suweid contro Consiglio (Causa T-268/12) (Data di alloggio: 18 giugno 2012)

Siria internazionale Islamic Bank contro Consiglio (Causa T-293/12) (Data di alloggio: 2 luglio 2012) Questo è stato il primo annullamento della Corte di una lista all’interno del regime di sanzioni siriani – non era rilevante che la banca era stato sancito dalla gli stati Uniti come il Consiglio aveva alcuna prova che aveva aiutato altre banche nello svolgimento delle operazioni con soggetti sanzionati. Tuttavia, la Corte ha respinto la domanda di risarcimento sulla base del fatto che la perdita e il danno non era stato dimostrato come risultato delle sanzioni specificamente.

Mayaleh contro Consiglio (Causa T-307/12) (Data di alloggio: 11 luglio 2012)

Al Toun e Al Toun Gruppo contro Consiglio (Causa T-326/12) (Data di alloggio: 19 luglio 2012)

Klizli contro Consiglio (Causa T-336/12) (Data di alloggio 1 Agosto 2012)

Drex Technologies contro Consiglio (causa T-446/12) (Data di alloggio: 9 ottobre 2012)

Marouf contro Consiglio (Causa T-569/12) (Data di alloggio: 27 Dicembre 2012)

Al Tabbaa contro Consiglio (cause T-329/12 / T-74/13) (Data di alloggio: 23 Luglio 2012) La Corte ha rilevato il Consiglio aveva fatto un “errore manifesto di valutazione” nel senso che non aveva prove per sostenere la sua rivendicazioni, che essa aveva rifiutata. E ‘anche chiaro che le sfide possono essere fatte per ri-annunci, anche se non hanno contestato l’elenco originale.

Al Assad contro Consiglio (Causa T-407/13) (Data di alloggio: 30 luglio 2013)

Mayaleh contro Consiglio (Causa T-408/13) (Data di alloggio: 30 luglio 2013)

Makhlouf contro Consiglio (Causa T-441-443 / 13) (Data di alloggio: 20 agosto 2013)

Anbouba contro Consiglio (causa C-630 / 13P) (Data di alloggio: 25 Novembre 2013)[/su_expand]

 

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