MES = taglio sulle pensioni certo

Anche nel caso che venga approvato un MES senza condizionalità le pensioni verranno ‘ritoccate’: le condizionalità possono essere aggiunte successivamente (e la voce ‘pensioni’ costituisce la maggior voce di spesa sul bilancio dello stato).

Come avrete notato, è da tempo che si comincia a parlare di taglio delle pensioni. Ad aprire a tale ipotesi ci ha pensato per primo il presidente di INPS Tridico . In una intervista – diventata poi virale sui media – lui aveva affermato che le pensioni sarebbero state “garantite solo fino a maggio” per mancanza di liquidità di cassa. Poi, il giorno dopo, lui stesso ha ritrattato, derubricando il fatto.

Ma anche ancor prima di questo episodio, molte pubblicazioni hanno ripetutamente rilanciato lo spettro di una riduzione delle pensioni, illustrando vari ‘scenari’.

Mi sono interrogato sulla casualità di queste insistenze, se una tale ipotesi fosse concreta o meno. Infine, mi sono domandato se l’accettazione del MES aprisse davvero ad una tale eventualità.

La risposta è arrivata qualche giorno fa dal Sen. Alberto Bagnai, il quale ha detto che tutto questo ipotizzare sui media di un possibile taglio alle pensioni, non è casuale.

Ecco la spiegazione di Bagnai:

Quando vogliono fare una cosa prima la dicono, la mettono nel dibattito. Quindi la gente si irrita e allora la ritirano poi la rimettono, poi la ritirano, poi la rimettono, insomma aprono la cosiddetta ‘finestra di Overton’. Si opera in questo modo ritrattando e poi rilanciando, ipotizzando, in modo che certi temi che sarebbero sembrati assolutamente inammissibili in termini di dibattito, diventino ammissibili, e poi si va avanti su quella strada”.

Poi ancora ha illustrato molto semplicemente come questo si potrebbe realizzare concretamente:

“Quindi, ripeto: tedeschi e olandesi sono il blocco nord. Desiderano poter gestire la politica economica dell’Italia a tutela dei Btp che hanno in pancia. Tutelano fondamentalmente i crediti vantati verso il nostro paese ma desiderano anche poter estrarre valore dalle vostre tasche, dal vostro patrimonio. Nel caso in cui le cose si mettano male il MES per loro è una sorta di garanzia. Il fatto che l’Italia chieda soldi al MES – che sia un euro o che siano 36 miliardi – è abbastanza irrilevante: quello che per loro è importante è che “il soldo venga chiesto”, perché così c’è il Memorandum, così loro possono poi intervenire. Sapete che esiste una marea di poveri sprovveduti o semplicemente traditori che vi dicono “no non è vero”, che “non ci saranno condizionalità: sono solo degli sciocchi, degli stupidi, degli ignoranti che non conoscono i Trattati Europei”.

Aggiunge il sen. Bagnai: “Potrete vedere su un bell’articolo del blog di Asimmetrie che non è così. Qui il professor Marco Dani (professore di Diritto pubblico comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento) parla di condizionalità differita: le condizioni in un Memorandum possono essere rinegoziate [successivamente], come d’altra parte è spiegato chiaramente anche nel comunicato stampa dell’Eurogruppo di qualche giorno fa.

patrizioricci by @vietatoparlare

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MES: RISCHIO DI CONDIZIONALITÀ DIFFERITA? | MARCO DANI

Marco Dani  – 25 marzo 2020

La notizia trapelata la scorsa settimana di un negoziato in corso tra il governo italiano e l’Unione europea riguardante l’accesso a misure di assistenza finanziaria nell’ambito del Meccanismo europeo di stabilità (MES) ha suscitato un acceso dibattito in merito all’effettiva possibilità di fruire di questa fonte di finanziamento in assenza di un impegno del governo italiano a completare un programma di riforme strutturali.

Numerosi sono i dati normativi che inducono a ritenere la condizionalità elemento imprescindibile del MES. Una “rigorosa condizionalità” è richiesta dall’art. 136(3) TFUE, la norma dei Trattati europei introdotta nel 2011 per autorizzare gli stati dell’Eurozona ad istituire il MES. Di “rigorosa condizionalità” (strict conditionality) si parla anche nel Trattato MES agli articoli 3 e 12(1) e anche la Corte di giustizia, nel dare il proprio placet al MES nel caso Pringle, molto ha insistito sulla conclusione di un programma di riforme strutturali coerente con gli obiettivi di politica economica dell’Unione quale quid pro quo per l’assistenza finanziaria. Proprio l’esistenza di misure di condizionalità ha permesso infatti alla Corte di reinterpretare la no-bail out clause (art. 125 TFUE) e di autorizzare gli stati membri a finanziare via MES lo stato richiedente. Al paragrafo 137 di quella sentenza si legge infatti:

L’articolo 125 TFUE … non vieta la concessione di un’assistenza finanziaria da parte di uno o più Stati membri ad uno Stato membro che resta responsabile dei propri impegni nei confronti dei suoi creditori purché le condizioni collegate a siffatta assistenza siano tali da stimolarlo all’attuazione di una politica di bilancio virtuosa.

Infine, che la condizionalità sia politicamente, oltre che giuridicamente, non aggirabile lo si è indotti a ritenere ricordando che, secondo il Tribunale costituzionale federale tedesco, ogni esborso del MES richiede l’approvazione del Bundestag.
A ben vedere, tuttavia, i sostenitori di un ricorso dell’Italia al MES non propongono di cancellare le misure di condizionalità. Consapevoli tanto dei vincoli appena illustrati quanto della loro improponibilità nel contesto emergenziale determinato dall’epidemia Covid 19, essi prefigurano un accesso all’assistenza finanziaria in presenza di una condizionalità molto limitata o addirittura simbolica.

Rispetto a questo diverso scenario, che parrebbe essere quello su cui attualmente si impegnano i negoziatori italiani, è opportuno richiamare alcuni ulteriori dati normativi che portano ad individuare il rischio di una condizionalità differita ad un momento successivo (per esempio quando il peggio dell’epidemia sarà alle nostre spalle).

A partire dal 2013 i Memoranda of Understanding (MoU) conclusi nell’ambito del MES devono essere incorporati all’interno del diritto dell’Unione europea. Lo prevede l’art. 7 del regolamento 472/2013 (uno dei due regolamenti che integrano il cosiddetto Two-Pack), dove si stabilisce che lo stato membro che riceve assistenza finanziaria dal MES predispone con la Commissione un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico dal contenuto corrispondente al MoU. Il programma di aggiustamento macroeconomico è approvato dall’ECOFIN a maggioranza qualificata.

Nell’ipotesi di accesso al MES a condizionalità limitata, quindi, si procederebbe inizialmente all’approvazione di un programma di aggiustamento macroeconomico dal contenuto molto scarno. Non vi sono tuttavia garanzie che misure più incisive non possano essere introdotte unilateralmente in una fase successiva. Il diavolo, come si dice, è nei dettagli. Il paragrafo 5 dello stesso art. 7 prevede che

La Commissione, d’intesa con la BCE e, se del caso, con l’FMI, esamina insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche e gli aggiornamenti da apportare al programma di aggiustamento macroeconomico, al fine di tenere debitamente conto, tra l’altro, di ogni scostamento significativo tra le previsioni macroeconomiche e i dati effettivi, anche alla luce delle eventuali ripercussioni derivanti dal programma di aggiustamento macroeconomico, da ricadute negative e da shock macroeconomici e finanziari. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alle modifiche da apportare a tale programma.

Uno Stato può quindi effettivamente fruire a condizioni minime dell’assistenza finanziaria del MES. Tuttavia, qualora si verifichi uno scostamento significativo dalle previsioni macroeconomiche iniziali (eventualità per nulla peregrina in un contesto altamente volatile come quello attuale), il Consiglio potrebbe apportare modifiche al programma originario anche in assenza del consenso dello stato debitore. (…)

(tutto l’articolo su Asimmetre)

Marco Dani è Professore di Diritto pubblico comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento

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