Testo del Trattato MES (Meccanismo Europeo di Stabilità)

Testo del Trattato MES (Meccanismo Europeo di Stabilità) (qui testo completo in pdf)

TRATTATO CHE ISTITUISCE IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L’IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA

LE PARTI CONTRAENTI, il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia (nel prosieguo, “gli Stati membri della zona euro” o “i membri del MES”),

DETERMINATE a garantire la stabilità finanziaria della zona euro,

RAMMENTANDO le conclusioni del Consiglio europeo del 25 marzo 2011 relative all’istituzione di un meccanismo europeo di stabilità,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1) Il 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha concordato sulla necessità per gli Stati membri della zona euro di istituire un meccanismo permanente di stabilità. Il presente meccanismo europeo di stabilità (MES) assumerà il compito attualmente svolto dal Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM) di fornire, laddove necessario, l’assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro.

(2) Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2011/199/UE che modifica l’articolo 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro1; a tal fine è stato aggiunto il seguente paragrafo all’articolo 136: “Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità dell’intera zona euro. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità.”

(3) Nell’ottica di migliorare l’efficacia dell’assistenza finanziaria e di prevenire il rischio di contagio finanziario, in data 21 luglio 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati membri la cui moneta è l’euro hanno convenuto di “accrescere la flessibilità [del MES] legata a un’adeguata condizionalità”.

(4) Il rigoroso rispetto del quadro dell’Unione europea, della sorveglianza macroeconomica integrata, con particolare riguardo al patto di stabilità e crescita, del quadro per gli squilibri macroeconomici e delle regole di governanceeconomica dell’Unione europea, dovrebbe costituire la prima linea di difesa alle crisi di fiducia che possano compromettere la stabilità della zona euro.

(5) Il 9 dicembre 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati Membri la cui moneta è l’euro hanno deciso di procedere verso un’unione economica più forte, compresi un nuovo patto di bilancio e un rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche da attuare attraverso un accordo internazionale, il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governancenell’unione economica e monetaria (“TSCG”). Il TSCG aiuterà a sviluppare un coordinamento più stretto all’interno della zona euro al fine di garantire una duratura, sana e robusta gestione delle finanze pubbliche affrontando quindi una delle principali fonti di instabilità finanziaria. Il presente trattato e il TSCG sono complementari nel promuovere la responsabilità e la solidarietà di bilancio all’interno dell’Unione economica e monetaria. Viene riconosciuto e accettato che la concessione dell’assistenza finanziaria nell’ambito dei nuovi programmi previsti dal MES sarà subordinata, a decorrere dal 1° marzo 2013, alla ratifica del TSCG da parte del membro MES interessato e, previa scadenza del periodo di recepimento di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del TSCG, al rispetto dei requisiti di cui al suddetto articolo.

(6) CONSIDERATE LE FORTI INTERRELAZIONI ALL’INTERNO DELLA ZONA EURO, GRAVI MINACCE ALLA STABILITÀ FINANZIARIA DEGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L’EURO POSSONO METTERE A RISCHIO LA STABILITÀ FINANZIARIA DELLA ZONA EURO NEL SUO COMPLESSO. IL MES PUÒ PERTANTO FORNIRE UN SOSTEGNO ALLA STABILITÀ SULLA BASE DI CONDIZIONI RIGOROSE COMMISURATE ALLO STRUMENTO DI ASSISTENZA FINANZIARIA SCELTO, SE INDISPENSABILE PER SALVAGUARDARE LA STABILITÀ FINANZIARIA DELLA ZONA EURO NEL SUO COMPLESSO E DEI SUOI STATI MEMBRI. IL VOLUME DELLA CAPACITÀ MASSIMA INIZIALE DI FINANZIAMENTO EROGABILE DAL MES È FISSATO A 500 000 MILIONI DI EUR, INCLUSO IL SOSTEGNO IN ESSERE ALLA STABILITÀ DEL FESF. L’ADEGUATEZZA DEL VOLUME DELLA CAPACITÀ MASSIMA CONSOLIDATA DI FINANZIAMENTO EROGABILE DAL MES E DAL FESF SARÀ, TUTTAVIA, OGGETTO DI NUOVA VALUTAZIONE PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE TRATTATO. SE DEL CASO, ESSO SARÀ AUMENTATO DAL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI DEL MES, A NORMA DELL’ARTICOLO 10, PREVIA ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE TRATTATO.

(7) Tutti gli Stati membri della zona euro diventeranno membri del MES. Per effetto dell’adesione alla zona euro, lo Stato membro dell’Unione europea dovrebbe diventare membro del MES con gli stessi diritti e obblighi delle parti contraenti.

(8) Il MES coopererà strettamente con il Fondo monetario internazionale (FMI) nel fornire un sostegno alla stabilità. La partecipazione attiva del FMI sarà prevista sia a livello tecnico che finanziario. Lo Stato membro della zona euro che richiederà l’assistenza finanziaria dal MES rivolgerà, ove possibile, richiesta analoga al FMI.

(9) Gli Stati membri dell’Unione europea la cui moneta non è l’euro (“Stati membri non facenti parte della zona euro”) che partecipano su base ad hoc, a fianco del MES, a un’operazione di sostegno alla stabilità prevista a favore di Stati membri della zona euro, saranno invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del MES in cui saranno discussi tale sostegno alla stabilità e la relativa sorveglianza. Essi avranno accesso a tutte le informazioni in tempo utile e saranno opportunamente consultati.

(10) Il 20 giugno 2011 i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea hanno autorizzato le parti contraenti del presente trattato a chiedere alla Commissione europea e alla Banca centrale europea (BCE) di svolgere i compiti previsti dal presente trattato.

(11) Nella dichiarazione del 28 novembre 2010 l’Eurogruppo ha affermato che, al fine di tutelare la liquidità dei mercati, saranno inserite nelle modalità e nelle condizioni di emissione di tutte le nuove obbligazioni emesse dagli Stati della zona euro clausole d’azione collettiva (“CACs”) identiche e in formato standard. Come richiesto dal Consiglio europeo del 25 marzo 2011, il regime giuridico che disciplina l’inserimento delle CACs nei titoli di Stato della zona euro è stato definito dal comitato economico e finanziario.

12) In linea con la prassi del FMI, in casi eccezionali si prende in considerazione una forma adeguata e proporzionata di partecipazione del settore privato nei casi in cui il sostegno alla stabilità sia fornito in base a condizioni sotto forma di un programma di aggiustamento macroeconomico.

(13) PARIMENTI AL FMI, IL MES FORNIRÀ UN SOSTEGNO ALLA STABILITÀ AI MEMBRI DEL MES IL CUI REGOLARE ACCESSO AL FINANZIAMENTO SUL MERCATO RISULTI O RISCHI DI ESSERE COMPROMESSO. SU QUESTE BASI I CAPI DI STATO O DI GOVERNO HANNO CONCORDATO CHE I PRESTITI DEL MES FRUIRANNO DELLO STATUS DI CREDITORE PRIVILEGIATO IN MODO ANALOGO A QUELLI DEL FMI, PUR ACCETTANDO CHE LO STATUS DI CREDITORE PRIVILEGIATO DEL FMI PREVALGA SU QUELLO DEL MES. TALE STATUS PRODURRÀ I SUOI EFFETTI A DECORRERE DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE TRATTATO. NEL CASO DI UN’ASSISTENZA FINANZIARIA DEL MES SOTTO FORMA DI PRESTITI DEL MES DERIVANTE DA UN PROGRAMMA EUROPEO DI ASSISTENZA FINANZIARIA IN ESSERE AL MOMENTO DELLA FIRMA DEL PRESENTE TRATTATO, IL MES FRUIRÀ DELLA STESSA PRIORITÀ DI TUTTI GLI ALTRI PRESTITI E DI TUTTE LE ALTRE OBBLIGAZIONI DEL MEMBRO DEL MES BENEFICIARIO DELL’ASSISTENZA, AD ECCEZIONE DEI PRESTITI FMI.

 

(14) Gli Stati membri della zona euro sosterranno l’equivalenza tra lo status di creditore del MES e quello di altri Stati concedenti credito su base bilaterale di concerto con il MES.

(15) LE CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI PRESTITI MES IMPOSTE AGLI STATI MEMBRI SOGGETTI AD UN PROGRAMMA DI AGGIUSTAMENTO MACROECONOMICO, INCLUSE QUELLE DI CUI ALL’ARTICOLO 40 DEL PRESENTE TRATTATO, COMPRENDONO I COSTI OPERATIVI E DI FINANZIAMENTO DEL MES E DOVREBBERO ESSERE CONFORMI ALLE CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DI CUI AGLI ACCORDI IN MATERIA DI ASSISTENZA FINANZIARIA FIRMATI FRA IL FESF, L’IRLANDA E LA BANCA CENTRALE D’IRLANDA, DA UN LATO, E IL FESF, LA REPUBBLICA PORTOGHESE E LA BANCA DEL PORTOGALLO, DALL’ALTRO.

(16) Conformemente all’articolo 273 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra le parti contraenti o tra queste e il MES in connessione con l’interpretazione e l’applicazione del presente trattato.

(17) LA SORVEGLIANZA POST-PROGRAMMA SARÀ EFFETTUATA DALLA COMMISSIONE EUROPEA E DAL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA NEL QUADRO STABILITO DAGLI ARTICOLI 121 E 136 DEL TFUE.

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